Informativa Legale
INFORMATIVA LEGALE 10-2023
Il corrente catalogo PRASCO – ed ogni suo contenuto – sostituisce tutte le precedenti edizioni che siano state in qualsiasi forma pubblicate e distribuite, per ogni fine commerciale e di legge.
Il catalogo è redatto in modo tale che il proprietario di una autovettura possa facilmente identificarla e verificare la parte di ricambio necessaria alla riparazione del proprio veicolo e al ripristino del suo aspetto originale.
Attualmente le parti di ricambio per vetture francesi non possono essere vendute in Francia.
I marchi ABARTH, ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHEVROLET, CITROEN, DACIA, FIAT, FORD, HYUNDAI, INNOCENTI, IVECO, JEEP, KIA, LANCIA, MAN, MAZDA, MERCEDES, MINI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PIAGGIO, RENAULT, ROVER, SEAT, SKODA, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN presenti a catalogo sono proprietà dei fabbricanti delle automobili a cui si riferiscono.
Il loro utilizzo, così come quello dei riferimenti originali, serve unicamente per aiutare ad identificare il modello d’automobile sul quale deve essere montato il pezzo di ricambio, per la riparazione e ripristino dell’aspetto originale del medesimo.
I nostri articoli, pur non essendo originali, sono perfettamente adattabili alle automobili a cui si riferiscono.
PRASCO S.p.A. informa i suoi clienti e distributori che:
I propri prodotti non sono ricambi originali ma equivalenti in conformità al paragrafo n. 20 delle Linee Guida del Reg. UE n. 461/2010, come modificate dalla Comunicazione della Commissione di Aprile 2023.
L’uso dei marchi e dei riferimenti dei produttori/case automobili degli originali sono presenti al solo ed esclusivo scopo di indicare il modello di vettura per la corretta identificazione del ricambio ed il suo utilizzo a solo scopo riparativo e di ripristino dell’aspetto originario.
I marchi presenti a catalogo sono di proprietà dei rispettivi titolari.
PRASCO S.p.A. invita i propri clienti e distributori ad impegnarsi a presentare i prodotti PRASCO sul mercato con la chiara indicazione delle caratteristiche e specifiche suddette, nei confronti di tutta la clientela ed indipendentemente dalla modalità e maniera di presentazione scelta.
Di conseguenza, PRASCO S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali eccezioni e/o contestazioni in merito che dovessero essere mosse ai clienti/distributori in conseguenza del mancato rispetto da parte loro di quanto sopra.
MERCATO FRANCESE
I ricambi di qualità equivalente destinati ad essere montati su vetture francesi come CITROEN, PEUGEOT, RENAULT e visibili durante il normale utilizzo del veicolo, prodotti e distribuiti da PRASCO S.p.A, non possono essere venduti e/o rivenduti, direttamente dal cliente, da suoi preposti e/o clienti nonché da terzi, in Francia ed in tutti i paesi in cui risulta vigente la legge francese in materia di proprietà industriale ed intellettuale.Ai sensi della sentenza della corte di giustizia UE del 26/09/2000, il semplice transito di tali prodotti – legalmente fabbricati in uno stato membro UE per essere commercializzati, parimenti in modo lecito, in un altro stato membro UE – in territorio francese e/o in altro in cui risulta vigente la legge Francese in materia di proprietà industriale ed intellettuale, non lede il diritto del titolare di un marchio, disegno o modello poiché tale fatto non implica alcuna utilizzazione illecita del diritto protetto, in quanto il transito intracomunitario non rientra nell’oggetto specifico del diritto di proprietà industriale e commerciale sui marchi, disegni o modelli.
BER (Norme Europee a tutela della libera concorrenza / settore automotive)
PRASCO PRODUCE RICAMBI DI QUALITÀ EQUIVALENTE IN CONFORMITÀ AL PARAGRAFO N. 20 DELLE LINEE GUIDA DEL REGOLAMENTO UE N. 461/2010 COME MODIFICATE DALLA SPECIFICA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE A MARGINE DEL REG. N. 822/2023.Nel passato, il ricambio originale (ossia, per semplificazione, quello prodotto direttamente dal costruttore del veicolo ovvero dai fornitori di primo equipaggiamento, secondo le specifiche tecniche e gli standards di produzione forniti dalla casa automobilistica per la produzione di componenti utilizzati per l’assemblaggio dei suoi veicoli) è sempre stato inteso come avente un grado di qualità superiore rispetto a quello proveniente dai produttori non originali.
Con l’avvento del Regolamento CE di esenzione per categoria, n. 1400/2002 (anche conosciuto come Legge Monti), relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del trattato CE (ora sostituito dall’art. 101, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, grazie alla definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. u, veniva introdotto il concetto di “pezzi di ricambio di qualità corrispondente” da intendersi come quei pezzi di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare, in qualunque momento, che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l’assemblaggio degli autoveicoli in questione.
Successivamente, a seguito della scadenza del Regolamento n. 1400/2002 prevista per il 31 maggio 2010 e a partire dal 1 giugno 2010, la Commissione Europea ha così introdotto un nuovo quadro normativo per il settore automobilistico, focalizzato sui problemi dell’aftermarket (Regolamento di esenzione (UE) n. 461/2010 e relative Linee Guida - specifiche per il settore sulle restrizioni verticali degli accordi per la vendita, la riparazione dei veicoli e la distribuzione dei ricambi - nonché Regolamento di esenzione (UE) n. 330/2010 e relative Linee Guida sugli accordi verticali, oggi sostituito dal Reg. 720/2022 e relative Linee Guida).
Nel paragrafo n. 20 delle Linee Guida al Regolamento n. 461/2010, è contenuta la nuova definizione di “ricambio di qualità equivalente” in base alla quale è tale il pezzo di ricambio dotato di qualità sufficientemente elevata, in modo tale che il suo utilizzo non comprometta la reputazione delle reti autorizzate dei costruttori di autoveicoli.
Mediante il Reg. UE n. 822/2023, il Legislatore Europeo ha esteso l’applicazione di tali norme fino al 31 maggio 2028 (UE Reg. 2023/822), introducendo altresì alcune modifiche relative alla produzione e al commercio dei pezzi di ricambio così come all’attività di riparazione e di manutenzione di automobili, veicoli commerciali leggeri ed autocarri.
Tra le altre, secondo la nuova formulazione del paragrafo 19 delle Linee Guida al regolamento di esenzione per categoria n. 822/2023, il costruttore del veicolo non può impedire ai partner autorizzati di utilizzare ricambi di produttori terzi.
Il costruttore del veicolo non può impedire ai propri partner autorizzati di utilizzare parti di terzi che sono stati fabbricati secondo le specifiche e gli standard di produzione dei suoi ricambi di primo impianto. Lo stesso vale per i cosiddetti ricambi di qualità equivalente che, per la loro natura e come detto sopra, se utilizzati, non possono mettere a repentaglio la reputazione della rete di riparatori autorizzati interessata (paragrafo 20 delle Linee guida).
PRASCO conferma che i ricambi prodotti e offerti in commercio sono "ricambi di qualità equivalente" ai sensi del paragrafo 20 delle Linee guida.
La responsabilità di provare che il pezzo di ricambio non soddisfa tale condizione ricade, sempre, sulla casa automobilistica.
Pertanto, in conseguenza di tale nuova definizione e a modifica della precedente contenuta nella Legge Monti, un ricambio di qualità equivalente non può, di per sé, fare riferimento alla qualità del pezzo montato in origine, anche se nulla toglie che lo stesso ricambio di qualità equivalente possa avere una qualità anche maggiore di quello originale.
Prasco S.p.A.